LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di San Giuliano Terme, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Panama 77, presso lo studio dell’avv. BARNESCHI GIANLUCA, rapp.to e difeso dagli avv.ti FANELLI Aldo e Luigi Bimbi, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
G.S.F., elett.te dom.to in Roma, alla Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell’avv. Gianmaria Camici, rapp.to e difeso dall’avv. CASSOLA Valter;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 55/2007/16 depositata il 13/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
è presente l’avv. CASSOLA per il ricorrente;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.S.F. contro Comune di San Giuliano Terme è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Pisa n. 93/04/2006 aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. ***** ICI 2000-2003. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, art. 1 quater. Tale norma sarebbe stata ignorata dalla CTR. La censura è inammissibile in quanto priva del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Consegue da quanto sopra la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del G., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del G., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010