LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3581/2009 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS.
APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato MEYER VON SCHAUENSEE SIGISMONDO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA in persona del procuratore speciale della Società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avv. DEL PRATO Enrico, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
TELECOM ITALIA SPA – NEGOZIO DIRETTO ***** (punto vendita);
– intimata –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 5596/2008 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del 27.1.08, depositata il 29/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. V.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 gennaio 2008, con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda da lui proposta contro la Telecom Italia s.p.a. e la Telecom Italia s.p.a., Negozio diretto di *****.
Al ricorso ha resistito la Telecom Italia s.p.a. con controricorso.
p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (att. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).
p.3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, in quanto è stato proposto contro una sentenza che, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nel testo modificato dal citato D.Lgs. avrebbe dovuto essere sottoposta in ogni caso ad appello, sia che la controversia fosse stata da considerare a decisione secondo equità (nel qual caso sarebbe stata applicabile l’appello per motivi limitati dell’art. 339 c.p.c., comma 3: Cass. sez. un. n. 27739 del 2008), sia che si fosse trattato di decisione da rendersi secondo diritto (nel qual caso sarebbe stato applicabile l’art. 339 c.p.c., comma 1, cioè l’appello senza limitazione di motivi)”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi ad esse rilievi.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
p.3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro settecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010