Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.9424 del 21/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23050-2008 proposto da:

R.A.;

– ricorrente –

contro

PIERONI S.A.S. DI MANZARI FRANCESCO & C. elettivamente domiciliata in ROMA, via GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4476/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Lavoro, depositata il 14/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato ANGELETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO R.A. proponeva ricorso contro la Pieroni s.a.s. di Manzari Francesco, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 4476/06 depositata il 14.6.07.

Ricevuta la notifica del ricorso, controparte a sua volta notificava e depositava controricorso.

Risultando dalla certificazione di cancelleria che il ricorso, notificato il 29.6.08, nel periodo 29.6-29.7.08 non era stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il consigliere relatore in data 24.2.09 depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c. e proponeva che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.

Il Collegio, tuttavia, rilevava che il ricorso risultava in realtà notificato una prima volta il 26.7.08 ed una seconda il 29.7,08 e che la certificazione di mancato deposito e non iscrizione rilasciata dalla Cancelleria centrale era riferita solo al periodo 29.6-29.7.08.

Considerato che ai fini delle determinazioni di cui all’art. 369 c.p.c. era necessario acquisire ulteriore certificazione per verificare se il deposito di uno o di entrambi i ricorsi fosse avvenuto nei venti giorni successivi alla loro notifica, con ordinanza del 13.7.09 il Collegio disponeva lo svolgimento di un’indagine ulteriore e rinviava la discussione a nuovo ruolo.

Acquisita ulteriore certificazione della Cancelleria centrale civile della Corte, il consigliere relatore con nuova relazione, comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito, ribadiva la proposta di improcedibilità.

Come sopra precisato i ricorsi notificati dal R. sono due e debbono essere riuniti. All’esito dell’indagine appena riferita, risulta che nel periodo compreso tra il 26.7.08 ed il 5.10.09 non è stato depositato ex art. 369 c.p.c. nè iscritto nessuno dei due ricorsi; pertanto, entrambi debbono essere dichiarati improcedibili.

Alla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna alle spese nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili. Condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.500 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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