LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13701/2008 proposto da:
K.I.M.D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato FRATEIACCI BARBARA, rappresentato e difeso dall’avvocato LERICI Antonio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, QUESTURA DI VITERBO, in persona del Questore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. 57634/07 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 7/01/08, depositato l’11/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
RILEVATO IN FATTO
che, con decreto dell’11 marzo 2008, la corte d’appello di Roma, in riforma del decreto del tribunale di Viterbo dell’8 ottobre 2007 che aveva accolto l’opposizione proposta dal cittadino dello ***** K.I.M.D.S. avverso il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato il ***** (con validità fino al 18 febbraio 2007) per avere il richiedente interrotto il soggiorno in ***** per un periodo superiore alla metà del periodo di validità del permesso in assenza di gravi e comprovati motivi, ha accolto il reclamo dell’amministrazione sul rilievo che l’istante era divenuto maggiorenne in data anteriore alla presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e che non sussistevano le ragioni giustificative della deroga prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32 (impossibilità per ragioni oggettive a provvedere al proprio sostentamento per ragioni di salute che ne comporti la totale invalidità);
che il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste il Ministero dell’interno con controricorso: che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
che, condividendosi la relazione ex art. 380 bis c.p.c., deve ritenersi assorbente il rilievo, prospettato con il terzo motivo del ricorso, secondo cui la materia del contendere era limitata all’accertamento se nella specie l’interruzione del soggiorno in ***** fosse dipesa da gravi e comprovati motivi, come previsto dal D.P.R. n. 394 del 1998, art. 13, comma 4, perchè il provvedimento di diniego, oggetto dell’impugnazione, era basato esclusivamente su tale interruzione del soggiorno e l’impugnazione stessa si fondava sulla deduzione di un grave e comprovato motivo (necessità di assistenza dell’avo successivamente deceduto);
che è invece estranea all’oggetto del giudizio ogni diversa e ulteriore circostanza, come il raggiungimento della maggiore età e l’assenza di ragioni giustificatrici di un’eventuale deroga.
PQM
la corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010