Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9604 del 22/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13824/2008 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MORIONI VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTALDO Guglielmo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI ESTERI;

– intimato –

avverso il decreto N.R.G. 356/07 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA dell’11/10/07, depositato il 20/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

RILEVATO IN FATTO

che la corte d’appello di Perugia, accogliendo il reclamo proposto dal Ministero degli Interni, con decreto del 20 ottobre 2007, ha riformato il provvedimento del tribunale di Perugia del 21 marzo 2007 con il quale è stato ordinato all’amministrazione di rilasciare il visto d’ingresso in favore del minore di nazionalità ***** I.D., per ricongiungimento alla madre A.T.;

che la A., rimasta contumace nel giudizio di reclamo, ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con la quale si prospetta la manifesta fondatezza del primo motivo.

RITENUTO IN DIRITTO

che, condividendosi la relazione, deve ritenersi nullo il provvedimento impugnato non avendo l’amministrazione reclamante notificato il proprio reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione in Camera di consiglio alla A. e che, pertanto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla stessa corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

cassa il decreto impugnato e Rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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