Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.9850 del 24/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22298/2008 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BURRAGATO Rosalba, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO p.t. della Provincia di Milano, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12324/2007 del GIUDICE DI PACE di MILANO, del 26/4/07, depositata l’01/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Milano con sentenza del 1 agosto 2007 respingeva l’opposizione proposta il 9 giugno 2006 da F.D. avverso il Prefetto di Milano, per l’annullamento del decreto di sospensione della patente di guida prot. n. 3955/06.

Con atto del 12 settembre 2008 l’opponente ha proposto ricorso per cassazione, esponendo due censure; il Prefetto intimato ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti. L’intimante ha depositato memoria.

Il Collegio condivide i rilievi della relazione, a tenore della quale il ricorso è inammissibile, giacchè alla specie è applicabile ratione temporis la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, per effetto della quale (v. art 26) le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa non sono più direttamente ricorribili in cassazione, ma sono soggette ad appello, essendo stato abrogato dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 (SU 27339/08; 28147/08).

Pertanto la sentenza doveva essere impugnata con il rimedio dell’appello ex art. 33 9 epe, restando inammissibile il gravame qui proposto. Parte ricorrente nulla ha controdedotto sul punto, avendo riproposto in memoria le proprie tesi in ordine all’insussistenza dei presupposti che legittimavano la misura irrogatale.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alla refusione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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