LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.P.P., rappresentato e difeso dall’avv. Paganetti Bianchi Vanda e dall’avv. Erica Nogheredo ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Giuseppina Caparra in viale Parioli n. 107;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 73/17/07, depositata il 21 settembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 73/17/07, depositata il 21 settembre 2007, ha rigettato l’appello di D.P.P. avverso la decisione con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale recante importi definitivamente iscritti a ruolo in base ad avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per l’anno 1994.
Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Con l’unico motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5)”, deduce che l’avviso di accertamento all’origine dell’iscrizione a ruolo, essendo stato notificato oltre il termine fissato a pena di decadenza, andrebbe considerato inesistente, e conseguentemente l’iscrizione a ruolo sulla base di esso operata sarebbe radicalmente nulla, e pertanto impugnabile per tale motivo, pur in mancanza di impugnazione del prodromico avviso.
Il motivo è inammissibile in quanto, pur deducendosi violazione di norme dì diritto, non viene corredato dal quesito prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., nè, per il profilo con cui viene denunciato vizio di motivazione, esso contiene il momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura, come previsto dalla medesima disposizione del codice di rito (Cass., sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20603).
Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio possono essere compensate, considerata la richiesta in tal senso dell’amministrazione controricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011