Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10782 del 16/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZILLA & ASSOCIATI s.a.s. di Zilla Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bertoloni n. 55, presso l’avv. Cefaly Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Bussani Mauro, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 48/36/08, depositata il 20 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 48/36/08, depositata il 20 maggio 2008, con la quale, in controversia concernente la tempestività di cartella di pagamento, è stata rigettata la doglianza dell’Ufficio di carenza di legittimazione passiva, avendo il giudice a quo ritenuto che “l’ufficio nella fattispecie è l’unico soggetto ad avere la legittimazione passiva perchè l’oggetto del contendere è la pretesa tributaria accertata e non vizi propri della cartella”.

La contribuente Zilla & Associati s.a.s. di Zilla Michele resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il quale si contesta l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente infondato, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio: la legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. nn. 22939 del 2007, 369 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della inammissibilità del controricorso, in quanto notificato a soggetto (Ministero dell’economia e delle finanze) diverso dal ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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