LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4812/2010 proposto da:
P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE Corrado, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMBRA VITO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA DI LEGNANO SPA ***** appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare Milano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI Enrico, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAGI ENRICO, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
sul ricorso 4815/2010 proposto da:
L.V. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE CORRADO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMBRA VITO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA DI LEGNANO SPA ***** appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare Milano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAGI ENRICO, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2561/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 22.09.09, depositata il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il 16 febbraio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 2561/2009, notificata il 17.12.2009, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha accolto l’azione revocatoria della compravendita della quota di un mezzo di un immobile, effettuata da P.A. in favore della moglie, L.V..
Il P. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Resiste la Banca di Legnano con controricorso.
Il ricorso dovrà essere riunito al ricorso autonomamente proposto da L.V. contro la medesima sentenza.
2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che la sua costituzione in giudizio abbia sanato i vizi della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (consegnato in luogo dal quale egli aveva già trasferito la sua residenza), ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ..
Assume che, non essendo stato rispettato il termine a comparire, la Corte avrebbe dovuto applicare l’art. 164 cod. proc. civ., comma 3 e disporre il rinnovo della notificazione.
Con il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione sul punto.
3. – I due motivi sono inammissibili perchè generici e contraddittori, in quanto non precisano quale sia il vizio su cui la Corte di appello avrebbe mal giudicato: se un vizio di notificazione – come si desume dal secondo motivo e dalla motivazione della sentenza impugnata – od il mancato rispetto del termine a comparire, che sembrerebbe dedotto dal ricorrente e che è vizio dell’atto, non della sua notificazione, al quale soltanto si applica l’art. 164 cod. proc. civ., comma 3.
Nè è riportata nel ricorso la relazione di notificazione o la parte dell’atto che si assume viziata, sicchè il ricorso risulta anche non autosufficiente (cfr. per tutte, Cass. Civ. 24 novembre 2003 n. 17859).
Quanto agli asseriti vizi di motivazione, il ricorrente censura un accertamento in fatto, non suscettibile di riesame in questa sede, senza evidenziare eventuali vizi logici o giuridici interni al ragionamento della Corte di appello.
4.- Per identiche ragioni debbono essere rigettati il terzo ed il quarto motivo, che lamentano vizi di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca della compravendita (esistenza del danno e consilium fraudis).
Le argomentazioni difensive manifestano solo il dissenso dal merito della decisione, dissenso che è irrilevante in sede di legittimità, ove non vengano prospettati e non sussistano vizi logici o giuridici interni al percorso argomentativo della Corte di merito.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5 e art. 380 bis cod. proc. civ.”. – Nella medesima data del 16.2.2011 è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 2561/2009, notificata il 17.12.2009, la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello proposto da L.V. e dal marito, P.A., contro la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha accolto l’azione revocatoria della compravendita della quota della metà di un immobile, effettuata dal P. in favore della moglie.
Quest’ultima propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste la Banca di Legnano con controricorso.
2.- Il ricorso dovrà essere riunito a quello autonomamente proposto da P.A. contro la medesima sentenza.
3.- Con i due motivi la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2901 cod. civ. e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che essa ricorrente – parte acquirente dell’immobile e terza rispetto al rapporto obbligatorio a cautela del quale la Banca di Legnano ha agito in revocatoria – fosse a conoscenza dei debiti del marito e del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice. Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che essa era in disaccordo con il marito, tanto che questi aveva anche trasferito altrove la sua residenza.
3.1.- I motivi sono inammissibili, poichè non mettono in evidenza vizi logici o giuridici interni al percorso argomentativo della Corte di merito, tali da rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione, ma si risolvono in mere censure di merito.
La ricorrente neppure indica specifiche risultanze istruttorie acquisite al giudizio che siano in contrasto con quanto ha accertato la sentenza impugnata, si da configurare in ipotesi travisamento dei fatti o illogica ed insufficiente motivazione.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5 e art. 380 bis cod. proc. civ.”. – Entrambe le relazioni sono state comunicate al Pubblico Ministero e al difensore dei ricorrenti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
Quanto al merito delle impugnazioni, il Collegio condivide la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.
I ricorsi debbono essere rigettati.
Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011