LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– ricorrente –
contro
LEASE PIAN ITALIA spa, rappresentata e difesa dall’avv. Raggio Giandomenico, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio Tributario e Societario in via XX Settembre n. 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 70/41/08, depositata il 24 settembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;
udito l’avv. Giandomenico Riggio per la controricorrente;
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“E’ chiesta la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 70/41/08 del 24/9/2008.
Il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1.
Non risulta infatti alla stregua del fascicolo in atti depositato l’originale del ricorso notificato nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione (cfr. Cass., 1/12/2005, n. 26222; Cass., 12/10/2004, n. 20183, V. altresì Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005), e a fortiori il deposito di copia autentica della sentenza impugnata (cfr. Cass., 14/3/2008, n. 7027; Cass., 19/1/2007, n. 1240;
Cass., Sez. Un., 20/6/2006, n. 14110), mentre risulta presentato ed iscritto controricorso dalla società LEASE PLAN ITALIA s.p.a.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 3.600, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011