Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11090 del 19/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SEACO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Calcutta n. 5, presso lo studio dell’avv. D’Auria Alberto, rappresentata e difesa dall’avv. D’Avino Arcangelo;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza Corte di Cassazione, sez. trib., 10.6.2008 n. 15312;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la ricorrente propone “Ricorso straordinario ex art. 111 Cost.” avverso sentenza di questa Corte, che assume non aver rilevato la nullità della notificazione del ricorso proposto dall’Amministrazione, consistente nell’essere stata detta notificazione diretta, non al procuratore costituito nei gradi di merito, ma alla parte presso il domicilio eletto e, peraltro, ricevuto da persona, che, benchè dichiaratasi “addetta alla recezione” non aveva alcun rapporto di dipendenza con il domiciliatario;

– che il ricorso (che, comunque, non ottempera alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.) è inammissibile, poichè il rimedio ex art. 111 Cost. è ammesso contro provvedimenti giurisdizionali per i quali non sia esperibile altro rimedio, mentre la pronunzia di Cassazione è suscettibile, ricorrendone i presupposti, di impugnazione a mezzo revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (e di questa soltanto);

– che deve, peraltro, segnalarsi che il pregresso ricorso risulta notificato presso lo studio del difensore in secondo grado della società contribuente (rag. A.G.), con ricevimento a cura di Al.Gi., dichiaratasi “incaricata per la ricezione” e che l’invalidità della notifica ex art. 139 c.p.c. non può essere sostenuta in base al solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario (cfr. Cass. 1605/05);

ritenuto:

– che il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, per inammissibilità del ricorso introduttivo.

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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