Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11091 del 19/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, viale Jonio n. 359, presso l’avv. Gentili Anna, rappresentato e difeso dall’avv. Bracci Clementina giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 208/28/07, depositata il 13 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Clementina Bracci per il ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 208/28/07, depositata il 13 dicembre 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IVA, IRPEG ed IRAP relative all’anno 2000.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare inammissibile, in quanto le censure in cui è articolato (“omessa o insufficiente motivazione circa due punti decisivi” e “violazione e/o falsa applicazione della legge”) sono sfornite dei requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c. (oltre che essere del tutto prive di autosufficienza).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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