LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
TOM BRIG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pinellini Antonio giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Firenze *****;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 6/24/08, depositata il 30 aprile 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La Toni Brig s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 6/24/08, depositata il 30 aprile 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di irrogazione di sanzioni emesso nei suoi confronti per impiego di lavoratori irregolari, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 convertito nella L. n. 73 del 2002… “.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale è denunciato il difetto di giurisdizione delle commissione tributarie, è inammissibile per essersi formato sul punto il giudicato implicito (Cass., Sez. un., n. 24883 del 2008 e successive conformi).
Il ricorso, pertanto, può essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011