Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11095 del 19/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

ul ricorso proposto da:

N.M.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Vigliena n. 2, presso l’avv. Ielo Antonio, rappresentata e difesa dall’avv. Sorce Pietro, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Enna;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 22/21/08, depositata il 10 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

FATTO E DIRITTO

LA Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. N.M.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 22/21/08, depositata il 10 marzo 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di irrogazione di sanzioni emesso nei suoi confronti per impiego di lavoratori irregolari, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3convertito nella L. n. 73 del 2002. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale è denunciato il difetto di giurisdizione delle commissione tributarie, è inammissibile per essersi formato sul punto il giudicato implicito (Cass., Sez. un., n. 24883 del 2008 e successive conformi).

Il ricorso, pertanto, può essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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