Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11133 del 19/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA ***** (prov. di Pescara) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta Delib. Giunta Comunale 28 ottobre 2009, n. 132 e giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTON DA NOLI 14 -2 piano – interno 5, presso lo studio della Dott.ssa DI CARLO ANTONELLA, rappresentato e difeso dall’avv. DI CARLO DOMENICO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA (prov. di Pescara) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avv. STEFANO MASTROLILLI, che lo rappresenta e difende, giusta delibera della Giunta Comunale n. 132 del 2 8.10.09 e giusta mandato in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 87/2 009 della Commissione Tributaria Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del 19.2.09, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“la Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi con sentenza n. 89/10/09 in data 19-2-2009 accoglieva l’appello proposto da T. L. avverso la sentenza pronunciata dalla CTP di Pescara che aveva respinto il ricorso dello stesso avverso avviso di accertamento e liquidazione dell’ICI per l’anno 2005 emesso dal Comune di Tocco da Casauria, osservando che all’avviso non erano allegate le deliberazioni comunali citate a sostegno della pretesa impositiva, con violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ( Statuto del contribuente). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune, con due motivi: con il primo deduce violazione dell’art. 7 citato, in quanto le deliberazioni comunali, soggette a pubblicità legale, e quindi con conoscibilità presunta erga omnes, non devono essere allegate all’atto impositivo che ad esse faccia riferimento;

con il secondo vizio di motivazione, per non avere la CTR illustrato la ritenuta essenzialità di tale omessa allegazione. Il T. resiste con controricorso e formula ricorso incidentale con due motivi: con il primo deduce violazione di diritto in quanto l’atto di accertamento era stato inviato con raccomandata postale privo di valida relata di notifica, con conseguente inesistenza della stessa;

con il secondo deduce ulteriore violazione di legge in quanto l’atto di accertamento faceva riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 che alla data di trasmissione dell’atto impositivo (24-1-2007) era stato abrogato dal DL n. 296 del 27-12-2006. Il Comune replica con controricorso al ricorso incidentale.

Il primo motivo di ricorso principale è manifestamente fondato; è infatti principio consolidato che “in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo d’allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1 gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, mentre atti generali come le delibere del consiglio comunale sono comunque soggette a pubblicità legale, sicchè la loro conoscibilità è presunta”. (Cass. n. 5755 del 2005; Cass. n. 25511 del 2006). Ne consegue che la CTR ritenendo l’obbligo di allegazione delle delibere all’atto a pena di nullità, è incorsa in errore di diritto, che comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di appello. Il secondo motivo rimane assorbito.

Il ricorso incidentale è inammissibile in relazione ad entrambi i motivi in forza del principio che “il ricorso incidentale, anche condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che, (come il contribuente in questione) sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello;

quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio”. (v. Cass. n. 3796 del 2008; Cass. 25821 del 2009). Si propone pertanto che i ricorsi principale ed incidentale, riuniti, siano decisi in camera di consiglio, il primo per manifesta fondatezza ed il secondo per palese inammissibilità”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso principale deve essere accolto nei termini di cui sopra ed il ricorso incidentale dichiarato inammissibile, previa riunione degli stessi ex art. 335 c.p.c. con cassazione della sentenza e rinvio anche per le spese a diversa sezione della CTR degli Abruzzi.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo di ricorso principale assorbito il secondo, e dichiara inammissibile l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche pere le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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