Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11148 del 20/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9285/2010 proposto da:

C.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GARBARINO Pietro, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 789/2009 del TRIBUNALE di BRESCIA dell’1.10.09, depositata il 05/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata Tribunale di Brescia rigettava la domanda proposta da C.R. nei confronti dell’Inps per ottenere la pensione di vecchiaia.

Avverso detta sentenza il C. ricorre, l’Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, in quanto il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto invece essere appellata;

Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro trenta per esborsi e in Euro duemila per onorari, con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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