LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.E., V.R., V.S., Elee s.s.
elettivamente domiciliati in Roma, via Romeo Romei 15, presso l’avv. Attilio Pesaturo, che con l’avv. Giovanni Folli li rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrenti e controricorrenti –
contro
Impresa Edile Artigiana Loanese s.n.c. di C.V. e D.
G.G., C.M., C.L. quali eredi di C.V., C.L. in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, via Monserrato 34, presso l’avv. Sbrana Federico che con l’avv. Giuseppe Gueli, la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrenti ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 816/09 del 29.7.2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.3.2011 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;
Udito l’avv. Federico Sbrana per l’Impresa Edile Artigiana Loanese;
E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che conclude per la manifesta infondatezza del ricorso
FATTO E DIRITTO
R.E., V.R., V.S. e la società semplice Elee hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Genova: aveva confermato la condanna della I.E.A.L., di V. C. e di T.G. al pagamento di Euro 30.212,73 (oltre a Euro 3.253,68 per spese) in favore di V.F. (e per lui ai suoi eredi, essendo le stesso nel frattempo deceduto) per la vendita di un terreno; aveva condannato gli eredi di quest’ultimo al pagamento di Euro 35.119,07 (oltre interessi e rivalutazione) in favore di C.L., quale titolare della Impresa Edile Artigiana, per lavori su un fabbricato; aveva rigettato la domanda proposta al medesimo titolo dalla I.E.A.L..
La I.E.A.L. M. e C.L. hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in tre motivi. Successivamente il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. proponeva la trattazione dei ricorsi in Camera di Consiglio ritenendoli manifestamente infondati, giudizio che veniva contrastato dalle parti con memorie. Il Collegio ritiene che non ricorra la delineata ipotesi di manifesta infondatezza dei ricorsi, circostanza da cui discende che la causa va rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011