Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11413 del 24/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Roma, con ordinanza n. R.G. 14747/09 del 6.11.09, depositata il 9.11.09, nel procedimento pendente fra:

B.M.;

COMUNE DI ROMA;

PREFETTURA DI ROMA;

COMUNE DI ARICCIA;

PREFETTURA DELL’AQUILA;

EQUITALIA GERIT SPA – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma;

COMUNE DI SABAUDIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Roma, davanti al quale, a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di pace, il sig. M. B. ha riassunto giudizio di opposizione a diffida di pagamento su cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, solleva conflitto di competenza davanti a questa Corte.

Il conflitto appare inammissibile per violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, non essendo stato sollevato alla prima udienza di trattazione (cfr., da ult., Cass. 11185/2008), bensì in una udienza successiva”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

che non sono state depositate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;

che pertanto la richiesta di regolamento va dichiarata inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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