Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11416 del 24/05/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, scala C – interno 3, presso lo studio dell’avvocato STERI STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GERMANA’ ANNALISA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 329/03 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 10.6.09, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha provveduto sull’opposizione proposta dall’avv. D.S.F., difensore di fiducia dell’imputato C.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avverso la liquidazione del suo compenso.

La Corte, dopo aver confermato la correttezza della liquidazione opposta, ha stigmatizzato la genericità dell’opposizione, “che nel censurare la liquidazione effettuata non ha indicato specificamente le voci tabellari che si reputano violate o i profili non oggetto di adeguata attenzione o di eventuale avvenuta violazione di minimi o medi tariffari, risolvendosi l’allegazione in generico enunciato”.

L’avv. D.S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui non hanno resistito gli intimati.

2. – Il ricorso è inammissibile.

La ratio della decisione impugnata consiste, come sopra si è visto, nella genericità dell’atto di opposizione. Tale ratio decidendi, però, non viene in realtà censurata con il ricorso, che di essa neppure da atto; nè il ricorrente, pur affermando, in apertura del primo motivo di censura, di aver formulato “specifiche doglianze” con l’atto di opposizione, si da poi carico di precisare in cosa esattamente tali doglianze consistessero”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che non sono state depositate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472