Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11436 del 24/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D’EASS ASSICURAZIONI SPA IN LCA, F.G., INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 9/12/08, depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha quantificato in Euro 5.948,77 complessivi i danni subiti da D.M.L. a seguito di un incidente stradale provocato da F.G., assicurato con la s.p.a. D’EASS. La D. propone un motivo di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello – nel liquidare il danno biologico – ha omesso di pronunciare su di uno dei motivi di appello, cioè su quello con cui essa aveva contestato il valore del punto di invalidità, come determinato dal Tribunale, limitandosi a prendere in esame (respingendola) altra doglianza, avente ad oggetto la quantificazione dell’invalidità nella misura del 2%, anzichè in misura superiore.

3.- Il motivo è inammissibile, poichè la ricorrente non risulta avere formulato un chiaro e specifico motivo di appello sulla questione che assume non esaminata.

Nelle conclusioni dell’atto di appello e in sede di precisazione delle conclusioni essa si è limitata a chiedere che il danno biologico venisse quantificato nella somma di Euro 5.000,00, svolgendo una serie di argomentazioni difensive a supporto della sua prospettazione, fra cui l’inattendibilità rispetto ad altre della tabella in base alla quale il Tribunale aveva determinato il valore del punto di invalidità.

Il giudice è tenuto a decidere tutte le domande delle parti, ma non necessariamente a rispondere a tutte le argomentazioni difensive, se non inequivocabilmente dedotte come chiaro e specifico motivo di appello, con richiesta di riforma della sentenza impugnata su quel particolare aspetto. Una tale richiesta non è stata formulata e la Corte di appello ha chiaramente detto di ritenere adeguata e sufficiente la somma liquidata dal Tribunale a titolo di danno biologico, con motivazione che non presta il fianco a censura e che non è suscettibile di riesame in questa sede.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni svolte nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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