Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11749 del 27/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 22.4.2010, depositato il 23.4.2010, nel procedimento n. R.G. 3503/09 pendente fra:

FALLIMENTO TAO SRL;

REGOLAMENTO di COMPETENZA d’UFFICIO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale di Rovigo, l’opponente Manzi s.r.l. aveva proposto in via riconvenzionale una domanda di condanna del creditore ingiungente TAO s.r.l..

Il tribunale di Rovigo, constatato il fallimento della TAO (dichiarato dal tribunale di Tivoli), aveva declinato la propria competenza non soltanto sulla riconvenzionale del Manzi contro l’ormai fallita Tao, ma anche sull’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che entrambe le domande si appartenessero alla competenza funzionale del tribunale fallimentare di Tivoli.

Quest’ultimo, ritenendo che la competenza relativamente all’opposizione al d.i. si appartenesse al tribunale di Tivoli, proponeva d’ufficio regolamento di competenza.

2. Va dichiarata competenza del tribunale fallimentare, solo relativamente alla domanda riconvenzionale, mentre va affermata la competenza del tribunale di Rovigo, quanto all’opposizione all’ingiunzione.

Va, infatti, ribadito il principio secondo cui, con riguardo all’opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall’opponente domanda riconvenzionale, non comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell’intera controversia al giudice fallimentare, dovendo il Giudice dell’opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al Giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, e salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell’opposizione medesima. Più in generale, non sussiste alcuna possibilità di simultaneus processus tra la opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare, vuoi che quest’ultima sia già pendente presso il giudice del fallimento (come nella specie), vuoi che insorga nell’ambito dello stesso processo di opposizione” (Cass., n. 10692 del 2000; in senso conforme, successivamente, Cass. n. 3397 del 2001, e, in precedenza, Cass. n. 10278 del 1996 e n. 12436 del 1993; per utili conferme, allorquando, però, il giudizio per il recupero del credito sia stato instaurato dalla curatela, Cass., sez. un. n. 23077 del 2004 e Cass. sez. un. n. 21499 del 2004)(Cass. civ. (Ord.), Sez. 3^, 14/09/2007, n. 19290).

3. In forza delle svolte considerazioni, va dichiarata la competenza del tribunale di Rovigo per l’opposizione a decreto ingiuntivo mentre rientra nella competenza del tribunale di Tivoli la decisione con rito fallimentare sulla domanda riconvenzionale”.

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata la competenza del tribunale di Rovigo per l’opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Tivoli sulla domanda riconvenzionale che nessuna statuizione va emessa sulle spese di questo regolamento.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

dichiara la competenza del tribunale di Rovigo per l’opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Tivoli sulla domanda riconvenzionale. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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