LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11552/2010 proposto da:
D.L.C. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato DELPINO ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4712/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 6.6.08, depositata il 27/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Alberto Delpino che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda di D.L. C. nei confronti del Ministero della Salute intesa ad ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, in quanto affetta da epatite cronica a seguito di trasfusione di sangue, affermando che il Ministero della Salute era carente di legittimazione passiva;
Avverso detta sentenza la D.L. ricorre con un unico complesso motivo in cui si duole che sia stata esclusa la legittimazione passiva del Ministero;
Il Ministero resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;
letta la memoria della ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è già stato affermato (Cass. n. 21704 del 13/10/2009, seguita da numerose altre conformi) che “In tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usi al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114”.
Nello stesso”hanno deciso le Sezioni unite di questa Corte con sentenza in corso di pubblicazione; Ritenuto che pertanto il ricorso va accolto e che la sentenza impugnata va cassata e che, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti (l’unico motivo dell’appello del Ministero concerneva la legittimazione passiva), la causa va decisa nel merito riconfermando la statuizione di accoglimento della domanda di cui alla sentenza di primo grado.
I contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011