Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1187 del 19/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.G.C., elett.te dom.ta in Roma, alla Via Gramsci 54, presso lo studio dell’avv. TASCO Giampiero, dal quale è

rapp.ta e difesa giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 24/2008/28 depositata il 5/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.G.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 362/38/2007 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap versata per gli anni 2000-2003.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la G.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 21 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La G. avrebbe dedotto l’assenza di un’autonoma organizzazione solo in fase di gravame.

La censura è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non avendo la ricorrente depositato, unitamente al ricorso, copia degli atti processuali (ricorso 1^ grado e d atto di appello) su cui il ricorso si fonda, non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U., Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009; Ord. N. 7161 del 25/3/2010).

Consegue da quanto sopra la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della C., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della C., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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