Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.11877 del 27/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.MAR.FA. s.r.l. – Industria Marmifera Fasanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CHIATANTE Giuseppe, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Giuseppe Crimi in Roma, Piazza Mazzini, n. 8;

– ricorrente –

contro

M.R., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. DE BENEDETTO Pietro e Domenico Carucci, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Pietro De Benedetto in Roma, Via Sant’Eustachio, n. 3;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 39 del 2 febbraio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla osserva”.

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La s.r.l. Imarfa – Industria Marmifera Fasanese ha convenuto in giudizio M.R. per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 41.600.000 a titolo di corrispettivo per la vendita, che assumeva essere stato stipulata tra le parti, di mq. 130 di marmo statuario.

Nella resistenza del convenuto, l’adito Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, con sentenza in data 2 novembre 2005 ha rigettato la domanda, rilevando che non era stata raggiunta la prova della intervenuta stipulazione del contratto.

Con sentenza n. 39 in data 2 febbraio 2009, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato il gravame della società Imarfa.

La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, sulla base di un motivo.

L’intimato ha resistito con controricorso.

L’unico motivo in cui si articola il ricorso, rubricato insufficienza e contraddittorieta della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è inammissibile per la mancanza di idoneo quesito di sintesi, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta, la memoria del controricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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