Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11941 del 30/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10137/2010 proposto da:

C.A. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato SCIFONI Anna, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/2009 del TRIBUNALE di VELLETRI, SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- C.A. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 71/2009, depositata il 23.2.2009, del Tribunale di Velletri, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.A. contro la sentenza del GdP di Albano, che lo ha condannato a pagare Euro 202,04 a T.D., quale corrispettivo della molitura di olive.

L’intimata non ha depositato difese.

2.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto, sulle censure di violazione di legge, e di un momento di sintesi delle censure di vizi di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si ritiene viziata e inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4646/2008; n. 4719/2008, fra le altre).

3. – Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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