Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12040 del 31/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31315-2006 proposto da:

D.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAMEGNA MARIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. FGVS *****, in persona dei suoi legali rappresentanti Ing. B.L. e Sig. R.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A., S.M., THEMIS ASSICURAZIONI IN LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9376/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE 11^

CIVILE, emessa il 30/08/2005, depositata il 21/09/2005 R.G.N. 23623/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ERCOLE EMANUELA (per delega dell’Avv. BAIOCCHI ATTILIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che la notifica del ricorso nei confronti di S.M. non risulta perfezionata, per il mancato deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita ex art. 140 cod. proc. civ. e che, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, va applicata la disciplina di cui all’art. 331 cod. proc. civ., dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.M., fissando all’uopo il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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