Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.12083 del 31/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA UTG DELLA PROVINCIA DI LATINA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ RUSSO ERMANNO E RUSSO EUGENIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7814/2 009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l’8/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sull’appello proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Latina avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di quest’ultima città aveva accolto l’opposizione proposta dai sigg. E. ed Ru.Eu. a verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada.

Il Tribunale ha ritenuto che, quanto all’appello avverso sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. non trovi applicazione la regola del c.d. foro erariale stabilita dall’art. 25 c.p.c., con la conseguenza che il Tribunale competente andava individuato in quello del circondario cui apparteneva il giudice di primo grado, e dunque nel Tribunale di Latina.

2. – L’amministrazione soccombente ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, per un solo motivo, cui non ha resisitito la parte intimata.

3. – Il ricorso è, allo stato, inammissibile, non risultando l’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui ne è stata eseguita la notifica a mezzo posta.

4. – Quanto al merito (da esaminare in caso di tempestivo deposito dell’avviso di ricevimento di cui sopra), la tesi dell’amministrazione ricorrente è stata respinta dalle Sezioni Unite di questa Corte (ordd. nn. 23285 e 23286 del 18 novembre 2010), che hanno confermato l’inapplicabilità della regola di cui all’art. 25 c.p.c. ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, ancorchè celebrati in grado di appello.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio quanto alla indicata ragione di rigetto del ricorso (non anche quanto alla indicata ragione di inammissibilità, essendo stato depositato l’avviso di ricevimento in questione);

che, pertanto, il ricorso va respinto;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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