LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.B. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 142, presso lo studio dell’avvocato BRUNI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 43528/08 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 06/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata ordinanza del Giudice di pace di Roma, con cui, inaudita altera parte, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. proposta dal sig. C.B. avverso cartella di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per contravvenzioni stradali. Il giudice ha osservato che l’opponente (a) non aveva documentato la data di notifica della cartella, così impedendo la verifica della tempestività dell’opposizione, nè, peraltro, (b) non aveva dedotto nel ricorso la mancata notifica dei verbali di accertamento delle contravvenzioni, presupposto necessario dell’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981.
Con il ricorso per cassazione viene censurata solamente la prima delle due autonome rationes decidendi sopra indicate, con conseguente inammissibilità del medesimo ricorso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e non sono state presentate conclusioni o memorie;
che, condividendo il Collegio tale relazione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011