Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.12086 del 31/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LUPIS STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI DOMENICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MONTENERO DI BISACCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 299/2008 del GIUDICE DI PACE di PALATA del 14.7.08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23 legge cit., u.c.. Il ricorso si rivela dunque inammissibile.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e non sono state presentate conclusioni o memorie;

che, condividendo il Collegio tale relazione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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