Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.12113 del 01/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L. e L.A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Campagna Paolo e Luigi Mariani, per legge domiciliati nella cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO DI VIA *****, in persona dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

e contro

APIEMME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 256 del 5 marzo 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla osserva”.

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” B.L. e L.A. proponevano separati ricorsi possessori nei confronti del condominio di Via ***** e della società a r.l. Apiemme, lamentando di essere stati spogliati dei propri diritti di accesso al fabbricato nel corso di lavori svolti da quest’ultima nel condominio.

Riunite le cause, il Tribunale di Genova dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto nel frattempo si erano conclusi i lavori edilizi e la causa era stata rimossa, e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannava il condominio e l’impresa al pagamento delle spese legali.

La Corte di Genova, con sentenza n. 256 del 5 marzo 2009, in accoglimento dei gravami interposti, ha revocato la condanna alle spese del condominio e dell’impresa ed ha condannato il L. e la B., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del doppio grado, liquidate in favore dei difensori antistatali. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la B. ed il L. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2010, sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è inammissibile, giacchè l’unico motivo in cui esso si articola (che denuncia tanto violazioni di legge e nullità della sentenza, quanto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) è privo del quesito di diritto e del quesito di sintesi, l’uno e l’altro necessari ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. , ratione temoris applicabile.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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