Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.12147 del 03/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5152-2010 proposto da:

P.F. *****, P.A.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato NOBILIO GIULIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGI GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 03/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2011 dal Consigliere Relatore DOtt. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.A. e P.F. confronti dell’Inps per ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione al rischio amianto di cui alla L. n. 257 del 1992.

Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con un motivo.

L’Inps si è costituito con controricorso;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che invece il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c., n. 2 perchè non è stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata, ma solo una copia recante la scritta “velina”;

Ritenuto che non si deve provvedere per le spese ex art. 152 disp. att. cod. prov. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011

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