Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12160 del 06/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3783-2010 proposto da:

VALMALEGO SRL ***** in persona del suo amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato MARCACCI BALESTRAZZI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BAZINI PIERO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA in persona del Vicedirettore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell’avv. CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. GIORGIO VILLANI, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 875/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 17.4.09, depositata il 8/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Massimo Marcacci Balestrazzi che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Maurizio Cecconi che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 8 luglio 20 09, ha respinto l’appello proposto da Valmalengo s.r.l. contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Parma, che l’aveva condannata, quale fideiussore di SOCOA s.r.l., dichiarata fallita, al pagamento Euro 63.184,56, oltre agli interessi, alla Banca Ca.Ri.Ge. s.p.a.

“Per la cassazione della sentenza, notificata il 23 dicembre 2 009, ricorre Valmalengo s.r.l. con atto notificato il 3 febbraio 2010.

Resiste la Banca Ca.Ri.Ge. s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le seguenti considerazioni.

Il ricorso principale è stato proposto da Valmalengo s.r.l. in persona del suo amministratore signora B.A..

Questa ha tuttavia sottoscritto la procura a margine del ricorso non già nella sua qualità dichiarata in epigrafe, bensì quale amministratore unico di Les Elettronica s.r.l..

Il ricorso, non proposto dalla Valmalengo s.r.l. in persona dei suoi organi rappresentativi, appare inammissibile.

Il ricorso incidentale verte su una questione (applicabilità in fattispecie della clausola solve et repete), ignorata dai giudici di merito nel doppio grado di giudizio, ed assorbita dall’accoglimento per altre ragioni della domanda della banca. Il ricorso, da qualificare pertanto come incidentale subordinato, è assorbito dall’inammissibilità del ricorso principale.

Si propone la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1.” 2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. Il procuratore della ricorrente ha depositato una memoria, e ha depositato visure storielle della CCIAA della Valmalengo e una scheda personale della signora B.A..

Anche la Banca Carige s.p.a. ha depositato una memoria. Entrambe le parti sono state sentite in camera di consiglio.

Il Procuratore generale ha chiesto che la causa sia rimessa alla pubblica udienza.

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e le memorie depositate dalle parti, nonchè i documenti depositati dal procuratore della ricorrente, e ha condiviso il contenuto della relazione.

4. In relazione alla memoria e alle produzioni del procuratore della ricorrente è sufficiente osservare che la documentazione prodotta non può supplire all’inesistenza di una procura rilasciata dalla società in nome della quale il ricorso è stato proposto; e che la procura rilasciata a margine della memoria dall’attuale amministratore della società Valmalengo, in sè inammissibile, non potrebbe in nessun caso sanare l’inammissibilità del ricorso, al quale deve essere anteriore.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile, rimanendo assorbito il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale; condanna la Valmalengo s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.700,00, di cui Euro 6.500,00 per onorari oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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