LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M.K. ***** quale erede di M.
I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7386/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 31.10.05, depositata il 30/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv. Clementina Pulli) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO Carlo che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da C.M.I., nella qualità di coniuge erede di C.T. per ottenere dall’Inps le differenze pensionistiche spettanti al dante causa qual ex combattente. La Corte territoriale affermava infatti che l’atto notorio, in quanto proveniente dalla stessa dichiarante, non era idoneo a dimostrare in giudizio la qualità di erede.
Avverso detta sentenza ricorre C.M.K. nella qualità di erede di C.M.I., deceduta nelle more;
l’Inps resiste con controricorso;
La ricorrente si duole che sia stata esclusa la prova della qualità di erede nonostante la relativa eccezione fosse stata tardivamente proposta dall’Inps in primo grado. Sostiene inoltre che detta qualità ben poteva essere dimostrata attraverso l’atto notorio;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del primo motivo e la manifesta fondatezza del secondo;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, quanto al primo mezzo, quale che sia l’atteggiamento della controparte, il giudice deve pur sempre, d’ufficio, verificare la legittimazione attiva di chi reclama un diritto; è invece fondata la seconda censura, essendosi affermato (Cass. n. 15803 del 06/07/2009) che “In tema di successioni “mortis causa”, la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”. Nella specie la dichiarazione è stata resa davanti ad un notaio che ha emanato il decreto di successione ereditaria. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata, che ha escluso la prova della qualità di erede, va cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma il diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011