Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12396 del 07/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7031/2009 proposto da:

A.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE FEDERICO giusta procura speciale per atto notaio GIAMBATTISTA COLTRARO di AUGUSTA (Siracusa) dell’11/3/09 REP. N. 3191, allegata in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/2008 della COMMISSIONE TRIBUBARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 14/1/08, depositata il 28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE EMANUELE per delega dell’Avvocato LUIGI MANZO che si riporta agli scritti aderendo alla relazione;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva.

FATTO E DIRITTO

1. Rilevato che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009);

ritenuto che il collegio ritiene non sussistenti nella specie i presupposti per una decisione camerale.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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