Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.12570 del 09/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MESSINA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2008 del TRIBUNALE di MISTRETTA, depositata il 20/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il ricorso, proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, è sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell’apposito albo, come invece impone l’art. 82 c.p.c., u.c.. Esso è dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato per l’amministrazione controricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che alla tesi del ricorrente, il quale ritiene di basare sull’art. 24 Cost. e sull’art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va obiettato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonchè n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sè, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. anche Cass. 1^ Sez. pen. 29 gennaio 2008, n. 7786);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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