Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.12571 del 09/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.AN.;

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 782/07 del TRIBUNALE di BRINDISI del 12.4.08, depositato il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI Maurizio che nulla osserva.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 proposta dall’aggiudicatario sig. Ca.An., ha ridimensionato la liquidazione delle spettanze del notaio prof. C.A.A., che aveva proceduto alla vendita forzata di un immobile, espungendo, in particolare, le voci relative a “diritti di tempo”, “stato ipotecario e catastale”, “diritti art. 30” e “diritti art. 34".

Il prof. C. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui non ha resistito l’intimato.

Il motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, si conclude con la formulazione di un quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1 del tutto inidoneo perchè consistente in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007).

Il ricorso è pertanto inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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