LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
A.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana 38, presso l’avv. PANANTI Paolo, che la rappresenta e difende, insieme con l’avv. Sandra Sandri del Foro di Verona, per procura in atti;
– controricorrente –
e R.P.;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia in data 22 ottobre 2007, nel procedimento n. 824/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in data 12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha osservato.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
– rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
– ritenuto che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza in data 22 ottobre 2007, notificata ad istanza di parte il 25 gennaio 2008,con la quale la Corte di appello di Brescia, su ricorso di A.C., ha dichiarato l’efficacia nello Stato della sentenza del Tribunale Ecclesiatico Regionale Lombardo del 30 settembre 2004 che ha pronunciato la nullità, per vizio del consenso, del matrimonio contratto il ***** fra la nominata A. e R.P.;
– considerato che il ricorso in questione – con il quale, denunciandosi “erronea applicazione di norme di diritto” per avere la Corte di appello configurato come errore essenziale sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente, l’errore di valutazione compiuto dall’attrice circa la reale situazione patrimoniale del futuro coniuge, il quale avrebbe volutamente occultato una sua pesante situazione debitoria derivante da una pregressa attività commerciale – appare inammissibile in quanto è privo della esposizione, anche sommaria, dei fatti di causa, come previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e non è illustrato, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, dalla formulazione di un quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002;
2007/23153; 2008/16941; 2008/20409);
– ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto, con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell’attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell’interesse pubblico (Cass. 2010/3824).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011