Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12602 del 09/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio da:

Corte di appello di Torino con decreto del 18 giugno 2008, nel procedimento n. 1045/07 VG;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza della Corte di appello di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che la Corte di appello di Torino ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza, in seguito alla riassunzione davanti alla stessa Corte di un giudizio in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 – promosso da S.S. nei confronti del Ministero della giustizia per eccessiva durata di un processo promosso per il risarcimento dei danni derivanti da infortunio davanti al Tribunale di La Spezia e definito con sentenza della Corte di cassazione del 29 settembre 2006 – in ordine al quale la Corte di appello di Perugia si era dichiarata incompetente, ritenendo applicabile la L. n. 89 del 2001, art. 3, e quindi l’art. 11 c.p.p., anche nel caso in cui il giudizio presupposto di irragionevole durata si fosse concluso davanti alla Corte di cassazione, in quanto doveva prendersi a riferimento il distretto in cui si era concluso o estinto il processo relativo ai gradi di merito, così ravvisando nella specie la competenza della Corte di appello di Torino;

rilevato che in data 27 marzo 2009 è stata depositata in cancelleria relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha concluso per la competenza della Corte di appello di Roma o della Corte di appello di Genova.

OSSERVA IN DIRITTO 2. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6306/10 del 16 marzo 2010, innovando ad un precedente reiterato indirizzo, hanno affermato il principio che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento del giudizio medesimo si sia svolto davanti alla Corte di cassazione;

3. in base a tale orientamento, nel caso di specie, poichè il giudizio presupposto è stato promosso davanti al Tribunale di La Spezia, va dichiarata la competenza della Corte di appello di Torino, secondo il criterio fissato dall’art. 11 cod. proc. pen..

4. trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali (Cass. 2004/21737;

2007/1167).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza, dichiara la competenza della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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