Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1287 del 20/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 12 aprile 2008, nel giudizio n. 2795/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in data 29 settembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato;

La Corte:

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso in relazione al ricorso per cassazione proposto da G.G., con atto notificato il 28 maggio 2009, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 12 aprile 2008, ma non depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione;

2. il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato in termini presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. 1987/4876;

1997/4452);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna G. G. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese processuali, che si liquidano in Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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