Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.12871 del 10/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8161/2005 proposto da:

V.A., S.D., V.V., V.F., VI.AN., V.G., V.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ESPOSITO Gennaro Dario;

– ricorrenti –

contro

D.L.L., D.L.M., P.G., I.

C., I.M.L., D.R.S., D.R.

M., D.M., D.L.A., DE.RO.MA.;

– intimati –

sul ricorso 8312/2005 proposto da:

P.G. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ABBAMONTE ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALLETTA GIOVANNI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.M., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3178/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che lette le conclusioni in allegato nulla oppone.

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO Che con ordinanza emessa all’udienza di discussione del 27 aprile 2010 il Collegio aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, a cura dei ricorrenti, nei confronti di S.D., De.Ro.

M. e D.R.S. nel termine di 90 gg. dalla pronuncia dell’ordinanza;

dall’attestazione della cancelleria della seconda Sezione civile del 16-10-2010 non risulta effettuata nei termini prescritti l’integrazione del contraddittorio;

pertanto il ricorso principale proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dep. il 9 novembre 2004 va dichiarato inammissibile ex art. 331 cod. proc. civ.;

il ricorso incidentale, non essendo stato notificato nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., perde efficacia (art. 334 cod. proc. civ.), dovendo qui considerarsi che, essendo stata la sentenza impugnata notificata a cura del P., il termine breve per la proposizione del ricorso incidentale decorreva dalla notificazione della gravata decisione non solo per i destinatari della notificazione ma anche per il notificante;

in considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi dichiara inammissibile quello principale e inefficace l’incidentale. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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