Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12886 del 10/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Comunale, rapp.to e difeso, unitamente all’avv. RAIMONDO Angela e Antonio Ciavarella, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Società Ipercoop Tirreno s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al Largo Trionfale 7, presso lo studio dell’avv. Mario Scialla, rapp.to e difeso dall’avv. BETTOLINI Alessandro, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 26/2009/04 depositatali 21/1/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GAETA Pietro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Società Ipercoop Tirreno s.p.a. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Roma n. 90/38/2007 che aveva accolto il ricorso della Società Iper coop Tirreno s.p.a. avverso l’avviso di accertamento ICI2003.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la Società Ipercoop Tirreno s.p.a.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 504/92 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con secondo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione della decisione ed il travisamento dei fatti. La CTR non avrebbe preso in considerazione il D.M. n. 701 del 1994, art. 1, la giurisprudenza di merito e di legittimità, nè gli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria Centrale.

La censura è inammissibile in quanto priva di indicazioni circa il fatto controverso ovvero delle ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il ricorrente peraltro prospetta come vizio di motivazione un’assunta errata interpretazione della norma.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Società Ipercoop Tirreno s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Società Ipercoop Tirreno s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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