Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.12926 del 13/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.C.P. (C.F.: *****) e L.C.B.

(C.F.: *****), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ROCCELLA Michele e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrenti –

contro

S.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 650/2009, depositata il 17 aprile 2009 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato aveva depositato, in data 2 marzo 2011, la proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel senso della possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Preso atto che il difensore dei ricorrenti, in data 12 maggio 2011, ha depositato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., atto di rinuncia al ricorso debitamente sottoscritto dalle parti personalmente e dallo stesso difensore, ragion per cui, nella mancata costituzione dell’intimata, occorre pervenire alla declaratoria di estinzione del presente processo, senza alcuna pronuncia sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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