Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12991 del 14/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CINEMA TEATRALE MARINO & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Due Macelli n. 75, presso gli avv.ti Foscarini Amilcare e Carlo Polidori, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 11/02/08, depositata il 3 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Foscarini per la controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Destro Carlo, il quale ha dichiarato di non avere nulla da osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 11/02/08, depositata il 3 marzo 2008, con -la quale, accogliendo l’appello della s.r.l. Cinema Teatrale Marino & C, è stata dichiarata la “estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione del controverso credito erariale”, recato da cartella di pagamento per imposta di ricchezza mobile relativa all’anno 1969.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Il primo – assorbente – motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo rilevato la prescrizione del credito erariale in assenza di eccezione della contribuente, appare manifestamente fondato, come risulta dal tenore testuale del ricorso introduttivo (riportato nel ricorso), a nulla rilevando la circostanza, dedotta dalla controricorrente, secondo cui l’eccezione sarebbe stata sollevata in sede di udienza di discussione, stante il divieto di integrazione dei motivi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la controricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che il contenuto dell’anzidetta memoria sia idoneo ad indurre a diversa conclusione) e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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