Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12996 del 14/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.I., G.F. e G.M.C., quali eredi di G.S., e M.I. quale legale rappresentante della SAMPA s.p.a., elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi n. 130, presso l’avv. MACRI’ Teresina Titina, rappresentati e difesi dall’avv. Arnaldo Amatucci, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 18/35/08, depositata il 20 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.I., G.F. e M.C. G., quali eredi di G.S., nonchè la predetta M.I. quale legale rappresentante della SAMPA s.p.a., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 18/35/08, depositata il 20 maggio 2008, con la quale, rigettando gli appelli riuniti dei contribuenti, è stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai medesimi per IVA relativa agli anni 2000/2002.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, poichè l’unico complesso motivo in cui si articola, e con il quale si denunciano sia vizi di motivazione che violazioni di legge, è del tutto sfornito dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. (quesiti di diritto per i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 momento di sintesi per i vizi di motivazione di cui al n. 5 del medesimo art.).

Pertanto può essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre hanno depositato memoria i ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione sia idoneo ad indurre il contenuto dell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che i ricorrenti vanno condannati alle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 3000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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