Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12998 del 14/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.L.A.S. Industrie Lavorazioni Associate s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 95, presso l’avv. Picciaredda Franco, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e EQUITALIA SARDEGNA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucchi Clemente Niccolò

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sez. staccata di Sassari, n. 36/09/08, depositata il 9 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Franco Picciaredda per la ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha dichiarato di non avere nulla da osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La I.L.A.S. Industrie Lavorazioni Associate s.r.l., in liquidazione, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sez. staccata di Sassari, n. 36/09/08, depositata il 9 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata affermata la tempestività della notifica della cartella di pagamento per IVA del 1997, avvenuta in data 29 luglio 2003, in applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1 convertito nella L. n. 156 del 2005.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e la Equitalia Sardegna s.p.a. (già BIPIESSERiscossioni s.p.a.).

2. Il ricorso, con il cui unico motivo si contesta la ritenuta tempestività della notifica della cartella impugnata, appare manifestamente fondato, in virtù del principio secondo il quale, nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia di IVA liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. e), convertito nella L. n. 156 del 2005, se applicato alla riscossione di IVA liquidata in base alla dichiarazione, deve essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA, lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (Cass, nn. 4517 e 21965 del 2009).

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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