LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 57/2008 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO del 6.5.08, depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 57/25/08, depositata il 28 maggio 2008, con la quale, provvedendosi sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, veniva rigettato l’appello e confermato il diritto al rimborso dell’Irap già versata dall’avvocato P.G. con riferimento all’anno d’imposta 1998.
2. L’intimato non si è costituito.
3. Con il ricorso in esame viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 per avere il contribuente presentato in data 23/7/2003 istanza per la definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione.
3.1 La censura è inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., oltre che per la tardività dell’eccezione, formulata per la prima volta in sede di legittimità e non accompagnata da alcuna allegazione e quindi altresì in carenza di autosufficienza.
4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per inammissibilità dello stesso.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è provvedimento sulle spese di lite non essendosi l’intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011