Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13046 del 14/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2008 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO del 6.5.08, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 57/25/08, depositata il 28 maggio 2008, con la quale, provvedendosi sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, veniva rigettato l’appello e confermato il diritto al rimborso dell’Irap già versata dall’avvocato P.G. con riferimento all’anno d’imposta 1998.

2. L’intimato non si è costituito.

3. Con il ricorso in esame viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 per avere il contribuente presentato in data 23/7/2003 istanza per la definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione.

3.1 La censura è inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., oltre che per la tardività dell’eccezione, formulata per la prima volta in sede di legittimità e non accompagnata da alcuna allegazione e quindi altresì in carenza di autosufficienza.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per inammissibilità dello stesso.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è provvedimento sulle spese di lite non essendosi l’intimato costituito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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