LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12971/2010 proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARUZZI Claudio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA;
– intimato –
avverso il decreto n. 786/10 del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositato il 09/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il ricorso proposto da N.S. avverso il decreto del Giudice di pace di Ferrara depositato in data 9.4.2010 con il quale è stato respinto il suo ricorso contro il provvedimento del Questore di Ferrara contenente l’intimazione di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni non è stato notificato ad alcuno.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile e può essere deciso in Camera di consiglio”.
p.2. – il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto in ordine alle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011