Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13119 del 15/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19866/2010 proposto da:

Z.M.V. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUVERETO 250 presso l’Avvocato BERARDI Tommaso c/o POZZESSERE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PALERMO;

– intimata –

avverso il decreto n. 9271/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Il 27.2.2010 il Prefetto di Palermo ha emesso decreto di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino comunitario Z.M.V., ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20.

Il decreto non è stato impugnato.

Successivamente, il 28.6.2010 il Questore di Roma ha disposto il trattenimento del predetto cittadino romeno presso il CIE di *****, richiedendone tempestivamente la convalida, pronunciata in contraddittorio dal Tribunale di Roma con decreto del 2.7.2010 che è stato impugnato con ricorso per cassazione – affidato a quattro motivi con i quali è denunciata la violazione di varie norme del D.Lgs. n. 30 del 2007 – dal predetto Z.M.V..

L’intimato Prefetto di Palermo non ha svolto difese.

2.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile sia perchè notificato al Prefetto (non legittimato, essendo, per converso legittimato il Questore che ha disposto il trattenimento convalidato:

C., n. 16212/2006) sia perchè tutte le censure attengono a vizi (per violazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, a) art. 20, b) art. 20 bis, c) artt. 3 e 7, d) art. 20) del decreto di allontanamento (non tempestivamente impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 22) pur essendo l’impugnazione rivolta contro il decreto di convalida emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis.

Tanto può essere affermato in Camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge”.

La relazione e il decreto di fissazione dell’adunanza sono stati comunicati al pubblico ministero e notificati al difensore del ricorrente (a quest’ultimo, nel domicilio eletto, in data 14 febbraio 2011).

p.2.- Il Collegio, rilevata l’inammissibilità della produzione di documenti in data 27.4.2011 ad opera di difensore privo di procura speciale, condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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