LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
A.A., domiciliato per legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma depositato l’8 ottobre 2008.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
RITENUTO IN FATTO
Che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, proposto da A.
A. avverso il decreto di rigetto della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che il ricorso è stato proposto dall’interessato personalmente, come consentito dal rito penale, e non è stato notificato ad alcuno;
che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
Che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, proposto da A. A. avverso il decreto di rigetto della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che il ricorso è stato proposto dall’interessato personalmente, come consentito dal rito penale, e non è stato notificato ad alcuno;
che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che si tratta di ricorso per cassazione in tema di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale;
che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;
che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato T.U., al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;
che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;
che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4^, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4^, 29 aprile 2010, n. 20087).
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011