Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13219 del 16/06/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17685/2010 proposto da:

N.G. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 58, presso lo studio dell’avvocato BASON Luciano, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 503/2010 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 3/05/2010, depositata il 06/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- N.G. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo con il quale denuncia erronea applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione – contro il decreto del Giudice di pace di Roma depositato in data 6.5.2010 con il quale è stata respinta la sua opposizione contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma per avere fatto ingresso nel territorio nazionale “sottraendosi ai controlli di frontiera, in quanto non in possesso del regolare visto di ingresso”.

Non ha svolto difese il Prefetto intimato.

2.- Il ricorso appare manifestamente fondato perchè il giudice di pace ha respinto il motivo di opposizione fondato sul divieto di espulsione previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, invocato dal ricorrente perchè convivente con la madre e con la propria figlia, entrambe cittadine italiane, affermando erroneamente che “il fatto di essere cittadina italiana non implica l’inespellibilità di cui al T.U. n. 186 del 1998, art. 19, comma 2, in quanto ai sensi del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 172, art. 2, non emerge dagli atti alcuna prova di espressa richiesta di acquisire la cittadinanza italiana”.

Invero, l’art. 19 T.U. immigrazione non richiede, per il parente convivente di cittadino italiano, che sia stata avanzata richiesta di cittadinanza, ai fini dell’operatività del divieto di espulsione.

Talchè il provvedimento impugnato andrebbe cassato con rinvio per nuovo esame per la verifica dei requisiti (rapporto di parentela e convivenza con cittadino italiano) della fattispecie prevista dall’art. 19, comma 2, lett. c) cit. T.U..

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e anche per le spese al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato.

Il ricorso è accolto ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in applicazione del principio per il quale “in tema di immigrazione e di divieto di espulsione previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (nella specie invocato dal ricorrente perchè convivente con la madre e con la propria figlia, entrambe cittadine italiane) non è richiesto, per il parente convivente di cittadino italiano, che sia stata avanzata richiesta di cittadinanza, ai fini dell’operatività del divieto di espulsione”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472